La commissione dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con la sentenza depositata lo scorso 4 novembre, ha respinto il ricorso in appello proposto dal Consorzio Tutela Formaggio Asiago Dop in merito alla richiesta di registrazione del marchio “Asiago in malga” avanzata dal Comune di Asiago.
La vicenda nasce nel 2019, quando l’amministrazione comunale di Asiago, con l’allora assessore al turismo e al commercio con delega al marchio Asiago, Nicola Lobbia, presenta richiesta di registrazione del marchio Asiago in malga con lo scopo di tutelare e valorizzare l’immagine delle malghe, proprietà collettiva in base agli usi civici. “L’intento – spiega Lobbia – era di fornire alla pubblica amministrazione, e quindi alla nostra gente, uno strumento di marketing territoriale libero, utilizzabile in campagne pubblicitarie e nell’organizzazione di eventi.”
Un’iniziativa che non trova il consenso del Consorzio Tutela Formaggio Asiago Dop, impegnato su più fronti a livello globale per la tutela dell’immagine e del rispetto del disciplinare per la produzione del formaggio Asiago, che si oppone alla richiesta di registrazione del marchio, ritenendola capace di generare confusione nei consumatori. “Mai avremmo pensato di trovarci contro il Consorzio Tutela, vantando diritti sull’uso della denominazione Malga e accusando il Comune di creare un marchio che avrebbe generato confusione e ingannato il consumatore finale, lasciandoci letteralmente stupiti e in imbarazzo, considerando le numerose iniziative sviluppate assieme, come ad esempio Made in Malga”, prosegue Nicola Lobbia ripercorrendo i fatti.
Nel 2022 l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi decide in favore del Comune di Asiago, legittimando l’amministrazione a procedere con la registrazione. Il Consorzio però un anno più tardi ricorre in appello, contestando la decisione della commissione e facendo leva sulle disposizioni di tutela dell’area Dop. Un ricorso che è stato ora respinto in via definitiva, condannando il Consorzio Tutela Formaggio Asiago a pagare le tremila euro di spese, adducendo tra le altre motivazioni la più ampia rilevanza del nome Asiago rispetto alla singola attività di produzione di formaggio. “Il Comune di Asiago non può trarre vantaggio ingiusto dalla rinomanza del marchio anteriore altrui per la circostanza evidente che Asiago è, prima che un marchio o una denominazione protetta, il nome di un comune e di un territorio italiano”, si legge nella sentenza.
Soddisfatto dall’esito il Sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Stern, che già nel precedente mandato aveva registrato il marchio “Asiago” per tutelarne l’immagine anche nell’utilizzo a scopo commerciale: “La sentenza afferma nuovamente il diritto sacrosanto di una località di tutelare la propria immagine circoscrivendo e controllando l’uso del proprio nome, che rappresenta sia il territorio sia la sua popolazione”.
Non ci sta invece il Consorzio Tutela Formaggio Asiago Dop, che ribadisce le proprie ragioni: “Si tratta di una decisione allarmante per tutto il compatto dei prodotti DOP e IGP – commenta il direttore Flavio Innocenzi – in quanto non tiene conto di quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in tema di rapporti tra marchi e Indicazioni Geografiche. In base alla normativa nazionale non possono essere registrati marchi in possibile sovrapposizione con le Indicazioni Geografiche senza aver preventivamente interpellato il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il MASAF, in una nota del 27 dicembre 2022, ha richiesto l’esclusione d’ufficio della registrazione del marchio per violazione degli articoli 29 e 30 del Codice della proprietà Industriale. Allo stesso tempo, il regolamento europeo 1143 proibisce registrazioni in sovrapposizione alle Indicazioni Geografiche. Il Consorzio è tenuto ad agire in ottemperanza all’incarico di tutela di un interesse pubblicistico e in base all’incarico di tutela e vigilanza ricevuto dal Ministero dell’Agricoltura”.
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