In termini di tutela del l’avoro il legislatore nel 1933 ha istituito l’Inail (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) che assicura prestazioni economiche e alcune prestazioni sanitarie alla generalità dei lavorartori privati e pubblici. Fanno, tuttavia, eccezione alcune specifiche categorie di prestatori di lavoro.
Tale istituzione ha rappresentato il momento di attuazione dell’art. 38 della nostra Carta Costituzionale che garantisce al avoratore infortunato sul lavoro, o che abbia contratto una malattia professionale, il diritto ad ottenere un sostegno adeguato di tipo economico e sanitario, al fine di indennizzarlo in un momento in cui è impossibilitato a rendere la prestazione lavorativa.
E’ possibile, dunque, ritenere la tutela Inail indennitaria per l’aplicazione di una serie di principi:
- automaticità, in quanto opera ope legis
- immediatezza
- irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l’indennizzo viene erogato a prescindere da una valutazione della responsabilità,
- irrilevanza dell’entità del danno, in quanto l’indennizzo viene erogato sulla base di criteri predeterminati
In termini generali, quindi, il datore di lavoro sarà esonerato da conseguenze derivanti da infortuni e malattie professionali subite dal prestatore in ragione dello svolgimento dell’attività lavorativa sulla scorta dell’intervento dell’Inail.
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