La servitù prediale consiste nel peso imposto su un fondo, denominato fondo servente, a vantaggio e per l’utilità di un altro fondo, detto fondo dominante, appartenente ad un altro proprietario.
Tale relazione è essenziale per cui il fondo dominante si avvantaggia della limitazione imposta all’altro fondo (a mero titolo esemplificativo si ricordino le servitù di passaggio).
L’utilità può consistere anche nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante. Si può costituire, ad esempio, una servitus altius non tollendi, che impedisce di costruire o di elevare la costruzione sul fondo vicino, per assicurare l’amenità di un parco o giardino, oppure la vista del mare o dei monti da una casa.
Il nostro ordinamento prevede accanto alle servitù tipiche, come quella disciplinata dall’art. 1080, c.d. servitù di presa d’acqua, un ventaglio di servitù atipiche, liberamente costituite e lasciate all’autonomia negoziale delle parti.
Non costituiscono servitù prediale, ossia caratterizzate dalla relazione tra i due fondi, le cosiddette servitù irregolari, ossia quelle il cui servizio è prestato da un fondo nei confronti di una determinata persona.
La ragione per cui non sono ammesse le servitù irregolari consiste nel fatto che i diritti reali costituiscono un numerus clausus, in modo da non aggravare il diritto di proprietà di eccessive limitazioni.
Si ricordi come la costituzione di una servitù possa avvenire:
- In attuazione di un obbligo di legge (servitù coattive);
- Per volontà dell’uomo (contratto, testamento);
- Per usucapione;
- Per destinazione di padre di famiglia.
Tra le servitù legali più diffuse appare, pertanto, utile ricordare quella di acquedotto coattivo, elettrodotto coattivo e passaggio coattivo.
Infine, nel caso in cui si contesti il diritto della parte a godere della servitù, l’ordinamento prevede numerosi rimedi processuali esperibili dal proprietario del fondo servente.
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