Il contributo odierno mira a fornire una panoramica in ordine ad un istituto assai frequente nella pratica, ovvero quello delle successioni testamentarie.
Il nostro ordinamento disciplina tale istituto all’art. 587 c.c., definendo il testamento come “un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”.
Per tali ragioni il testamento viene definito negozio “mortis causa”. La volontà del suo autore, infatti, non produrrà effetti giuridici immediati, ma solo al verificarsi della morte del medesimo.
Analizzando le caratteristiche del testamento, questo:
- si configura come un atto unipersonale, in quanto più persone non possono compiere testamento in un unico atto. Allo stesso tempo non può contenere disposizioni di vantaggio reciproco (c.d. testamento reciproco);
- è un atto formale. È, pertanto, necessaria almeno la forma scritta da cui deve desumersi una chiara volontà in ordine alle disposizioni testamentarie;
- è un atto revocabile. La volontà testamentaria può risultare da un complesso di testamenti successivi, tuttavia, quella che conta è l’ultima volontà, con prevalenza delle disposizioni con data posteriore e dalle quali è possibile desumere la stessa.
Inoltre, si evidenzia come il testamento possa contenere anche disposizioni di carattere non patrimoniale che la legge consente. Tra le disposizioni d’ordine personale espressamente previste dalla legge è utile ricordare:
- il riconoscimento del figlio naturare;
- la designazione della persona del tutore;
- l’autorizzazione alla disposizione dei propri organi a vantaggio di terzi.
Una particolare attenzione nell’ambito delle successioni testamentarie deve rivolgersi alla figura del modus, o onere, che costituisce un’obbligazione accessoria imposta al successore, la quale viene in qualche misura a limitare il beneficio del lascito.
Con il modus il testatore pone in capo all’erede un obbligo di obbedire a quanto disposto o di scegliere di rinunciare dell’eredità. Invero, una volta accettata l’eredità (o il legato), l’erede (o il legatario) è obbligato ad eseguire l’obbligazione modale. Ma mentre per il legatario c’è un limite di rischio nel senso che egli non sarà obbligato oltre il limite del vantaggio ricevuto, tale limite non esiste per l’erede che, avendo accettato, risponde ultra vires.
Il modus di regola obbliga l’erede o l legatario, ma il suo inadempimento non risolve il lascito. La risoluzione può peraltro essere collegata alla volontà espressa del de cuius o al carattere del modus come essenziale del lascito
In conclusione, prima di accettare un’eredità (o un legato) si esamini bene i contenuti dell’atto di ultima volontà, considerandone contenuto, modalità e limitazioni che potrebbero derivare dall’accettazione della medesima.
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È possibile contattare l’Avv. Michael Baù all’e-mail: avv.michaelbau@gmail.com
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