Ai sensi della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29.12.2020, la I^ rata dell’Imposta Municipale Propria dovrà essere calcolata applicando alla base imponibile le seguenti aliquote:
*detrazione per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall’imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Ai sensi dell’art.1, comma 48 della Legge n. 178/2020, è prevista una riduzione IMU per i titolari di pensioni maturate all’estero. Dal 1 gennaio 2021, l’Imu dovuta sull’unica unità immobiliare non locata o concessa in comodato, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da soggetti non qui residenti e titolari di pensione maturata con Stati per i quali è presente una Convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l’Italia, viene applicata una riduzione pari alla metà dell’Imu dovuta.
Ai sensi della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio), non sono soggetti al pagamento dell’IMU I^ rata:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché’ immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
*per “case e appartamenti per vacanze” di cui alla lett. b), si intendono i proprietari di immobili che esercitano l’attività indicata con il codice ATECO 552051
Termini e modalita’ di pagamento dell’imposta
I^ RATA (saldo): entro il 16 giugno 2021
Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 con il codice Comune A465 e con i seguenti codici tributo:
*aree fabbricabili 3916 *altri fabbricati 3918 *tutti i fabbricati di categoria “D” 3925 SPORTELLO IMU: per accedere all’ufficio è necessaria la prenotazione telefonica ai numeri 0424 600230 oppure 0424 600231
L’ufficio è inoltre disponibile ad effettuare il servizio di calcolo e invio del modello F24 debitamente compilato tramite posta ordinaria, oppure richiedendolo tramite mail all’indirizzo: tributi@comune.asiago.vi.it
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